lunedì 30 novembre 2009

Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP SpA) è una banca italiana fondata a Torino 1850 e costituita nella sua forma attuale, come società per azioni il 12 dicembre 2003.
Il 70% del capitale sociale è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'Italia, mentre il restante 30% è detenuto da varie fondazioni, soprattutto bancarie.

Le attività della società sono divise in due distinti rami di attività.

Il primo, denominato "gestione separata", gestisce il finanziamento degli investimenti e degli altri enti pubblici, regioni, altre strutture e locali di Stato, i depositi a risparmio postale vengono utilizzati come fonte principale di fondi.

Il secondo, detto "ordinario", si occupa del finanziamento delle infrastrutture.

L'attività della società è soggetta alla vigilanza di una commissione parlamentare.

sabato 7 novembre 2009

Finanziamenti tasso zero

Offerte di finanziamenti a tasso zero sono spesso citati sui volantini e nelle pubblicità, solitamente rapportati all’acquisto di un bene (telefonini, auto, elettrodomestici, PC).

E’ bene sapere che nel mondo del credito i finanziamenti a tasso zero non esistono, in quanto il denaro ha sempre e comunque un costo (definito dal tasso interbancario), risulta quindi impossibile offrire un prestito a tasso zero al cliente finale.
Dov’è il trucco?

Ricordiamo che le società di credito sono agenti privati che operano con scopo di lucro, nel caso dei prestiti a tasso zero bisogna quindi chiedersi quale sia il sistema che permette a queste aziende non solo di coprire le spese, ma di ottenere anche un profitto.

Bisogna sapere che esistono diverse strategie adoperate dalle finanziarie per guadagnare da un prestito “a tasso zero”:
Interessi come costo interno

Gli interessi vengono pagati non all’interno del finanziamento, ma all’interno del bene acquistato, il cui prezzo viene appositamente maggiorato di quel dato spread. In parole povere: non paghiamo gli interessi perchè il prezzo è già stato gonfiato.
Spese nascoste

In alcuni casi quando si acquista un bene con un prestito a tasso zero, vi è comunque una serie di spese da sostenere, come ad esempio le spese di istruttoria.
Il tasso risulterà pertanto zero alla voce TAN , ma il TAEG sarà maggiore di zero, in quanto il Taeg include anche tutte le spese accessorie.
Fidelizzazione e guadagno statistico

In questo caso nel contratto di prestito a tasso zero vengono incluse delle condizioni (spesso comunicate in maniera poco chiara) che permettono alla finanziaria di utilizzare in futuro strategie di vendita e fidelizzazione particolarmente aggressive nei confronti di quel cliente.

Una dei modi più comuni è certamente il recapito a casa di una carta revolving non rischiesta e già attivata. Alcuni di questi utenti , spesso per casualità o disinformazione, finiscono per tenere uno strumento finanziario molto costoso e di cui non hanno particolamente bisogno.

In questo caso il profitto delle società finanziare è basato su un modello probabilistico: se una quota sufficiente di persone che si vede consegnare inaspettatamente a casa una carta revolving non la disattiva, sui grossi numeri la società finanziaria matura un profitto.

Richiedere carte revolving

Anche chi non dispone di un regolare stipendio o busta paga, come nel caso di disoccupati, casalinghe, lavoratori in nero o studenti, può richiedere una carta di credito revolving. I requisiti base sono infatti:
- avere un conto corrente.
- essere maggiorenni.

Tuttavia gli istituti di credito si riservano il diritto di respingere la richiesta senza dover fornire alcuna particolare giustificazione.
Per sapere più in dettaglio come fare una richiesta di carta revolving, puoi fare riferimento alla nostra guida su come richiedere una carta di credito revolving: troverai una serie di utili consigli e suggerimenti che ti aiuteranno a vedere accettata la tua richiesta.

Va detto comunque che le carte revolving sono generalmente da sconsigliare a chi abbia già problemi economici, a causa del loro altissimo tasso di interesse (TAEG intorno al 15%-20%). Ti invitiamo quindi a voler valutare la tua situazione economica prima di decidere di decidere se optare per una carta revolving, in molti casi infatti un piccolo prestito potrebbe rivelarsi un opzione molto più conveniente.

Per avere più informazioni di carattere generale sulle carte revolving, consulta la nostra guida alle carta revolving.

Carta di credito

Va detto innanzi tutto che le carte di credito hanno un tasso di interesse molto alto (TAEG intorno al 15%-20%). Ti invitiamo quindi a voler valutare la tua situazione economica prima di decidere di decidere se optare per una carta revolving, in molti casi un piccolo prestito potrebbe rivelarsi un opzione molto più conveniente.

In ogni caso resta puo’ richiederla anche chi non dispone di una busta paga, come disoccupati, casalinghe, lavoratori in nero o studenti.
I requisiti base per richiedere una carta di credito revolving sono infatti:
- avere un conto corrente.
- essere maggiorenni.

Tuttavia gli istituti di credito si riservano il diritto di respingere la richiesta senza dover fornire alcuna particolare giustificazione.
Per sapere più in dettaglio come fare una richiesta di carta revolving, puoi fare riferimento alla nostra guida su come richiedere una carta di credito revolving: troverai una serie di utili consigli e suggerimenti che ti aiuteranno a vedere accettata la tua richiesta.
Per avere invece informazioni di carattere generale sulle carte revolving, consulta la nostra guida alle carta revolving.


sabato 12 settembre 2009

Prestito - cessione di una somma di denaro

Il prestito è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine prestito indica essenzialmente un finanziamento di denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta mediatore o dealer), o un privato cittadino concede ad un soggetto. Gli elementi costitutivi di un prestito sono: il capitale finanziato, il tasso annuo nominale d’interesse (Tan), il tasso annuo effettivo globale (Taeg), la durata del finanziamento, l’importo e la frequenza dei rimborsi o rate, le condizioni.

L'assegnazione di un prestito avviene dopo una serie di controlli preliminari che il mediatore esegue in base alla situazione economica e professionale del soggetto richiedente, esami che permettono loro di valutare la sicurezza evitando sconvenienti situazioni di insolvenza.

Tale finanziamento può essere richiesto ed erogato in diversi modi: per acquistare beni di consumo (automobile, abitazione, arredamento, elettrodomestici, vestiti, ecc.), per ristrutturare la propria casa (edilizia), per saldare altri debiti o prettamente per possedere una disponibilità immediata di denaro contante (prestiti di liquidità).

Il prestito può essere finalizzato e non finalizzato. La caratteristica principale che distingue i due tipi di prestito-sovvenzione è basata sul metodo di erogazione e conseguentemente alla restituzione del denaro stesso: nel caso dei prestiti finalizzati il cliente è obbligato all'acquisto di un bene di consumo specificando comunque la finalità del prestito e mettendo necessariamente a conoscenza l'istituto finanziatore; mentre nel caso di prestiti non finalizzati il cliente non ha alcun vincolo di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d'azione.

martedì 12 maggio 2009

Prestiti - Credito al consumo

Art. 18. Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purchè stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile.
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:
a) alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purchè previsti contrattualmente nel loro ammontare;
b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;
d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
5. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In particolare, nei casi in cui l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'art. 19.

Art. 19. Tasso annuo effettivo globale.
1. é denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.

Art. 20. Pubblicità.
1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validità.
2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG può essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'art. 19, comma 2, per motivate ragioni tecniche.

Legge prestiti

Riportiamo il testo integrale della legge prestiti che per comodità nella lettura abbiamo diviso in tre parti. Legge n.142/92 artt. 18 19 e 20 in tema di credito al consumo e prestiti in generale. In fondo i link alla seconda e terza parte.